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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
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Roma, 21 aprile 2017
Circolare n. 81/2017
Oggetto: Tributi – Contributo Antitrust
2017 – Delibere 1.3.2017 e 14.3.2017, su G.U. n. 90 del 18.4.2017.
L’Autorità della
Concorrenza e del Mercato ha fissato la misura del contributo che le imprese
con fatturato superiore a 50 milioni di euro devono versare per l’anno 2017.
L’importo dovuto è
pari allo 0,059 per mille del fatturato riferito all’ultimo bilancio approvato
e dovrà essere versato come per il passato entro il 31 luglio prossimo, secondo
le istruzioni indicate dalla stessa Autorità (invariate rispetto agli anni
scorsi).
Si segnala che le imprese
di spedizione internazionale sono autorizzate a calcolare il contributo
prendendo come base un fatturato ridotto; in particolare possono essere escluse
alcune voci, quali i dazi doganali, l’IVA e i costi del trasporto.
Si rammenta che sul
contributo in questione non ci sono contestazioni in atto, trattandosi di un
tributo che viene richiesto alle imprese di tutti i settori economici, seppure
solo di dimensioni medio-grandi, e che non è eccessivamente oneroso.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 56/2016
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Codirettore |
Allegati
due |
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D-Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.90 del 18.4.2017
AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 1 marzo 2017
Contributo all'onere
derivante dal funzionamento dell'Autorita',
per
l'anno 2017.
L'AUTORITA' GARANTE
DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del
1° marzo 2017;
Vista la legge 10
ottobre 1990, n. 287;
Visto il
comma 7-ter, dell'art.
10 della legge
n. 287/90,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24
gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo
2012, n. 27,
il quale stabilisce
che all'onere derivante
dal
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato
si provvede mediante un contributo di importo
pari allo 0,08
per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato
dalle
societa' di capitale, con ricavi totali superiori a
50 milioni di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma
2 dell'art. 16
della legge n. 287/90 e che la
soglia massima di
contribuzione a
carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento
volte la
misura minima;
Visto in particolare il
comma 7-quater dell'art. 10 della legge
n.
287/90, introdotto dal comma
1 dell'art. 5-bis,
decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di
conversione 24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che,
a decorrere dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il 31
luglio di ogni
anno,
direttamente
all'Autorita' con le
modalita' determinate
dall'Autorita'
medesima con propria
deliberazione. Eventuali
variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono
essere adottate dall'Autorita' medesima con
propria deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante
dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera,
ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma
7-ter;
Considerato che, in sede
di prima applicazione per l'anno 2013,
il
contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato
pari
allo 0,08 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo
bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori
a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal
comma 2
dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Viste le proprie
delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, n. 25293, del 28 gennaio 2015 e n. 25876
del 24
febbraio 2016 con le quali l'Autorita', al fine di
limitare quanto
piu' possibile gli oneri a
carico delle imprese,
ha operato una
riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016
dello 0,02
per mille rispetto
all'aliquota disposta dalla
legge, fissandolo
nella misura dello
0,06 per mille
del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale
con ricavi
totali superiori a 50 milioni
di euro, fermi
restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Considerato che la
misura del contributo per gli anni 2014, 2015
e
2016 ha subito una sostanziale e
significativa riduzione, pari
al
25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;
Visto l'art. 12-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244,
inserito in sede di conversione, ai sensi del quale «Il termine
del
31 dicembre 2016 previsto dall'art. 4, comma 6, primo
periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e'
prorogato al 31 dicembre
2017, per il personale dell'Autorita' garante della concorrenza
e del
mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una
o piu' procedure
concorsuali, per titoli
ed esami, per
l'inquadramento a tempo
indeterminato del
personale assunto alle
proprie dipendenze con
contratto a tempo determinato a seguito del superamento di
apposita
procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie
disponibilita'
finanziarie e della pianta
organica rideterminata ai
sensi del
presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
A tal
fine, con decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri, la
pianta organica di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10
ottobre
1990, n. 287, e' incrementata
di trenta unita'
con contestuale
riduzione di quaranta unita' del contingente dei contratti
a tempo
determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo»;
Considerato che tale
modifica della pianta organica dell'Autorita',
a esito della quale le
risorse complessive in
servizio vengono
ridotte di dieci unita' (aumento dei posti in ruolo per 30 unita'
e
contestuale riduzione
dei contratti a
tempo determinato per 40
unita'), e' suscettibile di
comportare una riduzione
delle spese
complessive per il personale;
Considerate, inoltre,
le esigenze di
spesa di funzionamento
dell'Autorita',
anche in ragione
delle previsioni di
legge
finalizzate al contenimento della spesa alle quali l'Autorita'
si e'
prontamente adeguata e delle
ulteriori misure di
spending review
spontaneamente adottate;
Ritenuto che tali elementi
consentono di ridurre
ulteriormente
l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento
dell'Autorita', fissando per l'anno 2017 la
misura del contributo
nello 0,059 per mille del fatturato;
Ritenuto di dover
adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma
7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare la
misura del
contributo dovuto per l'anno 2017;
Delibera:
1. Di ridurre per
l'anno 2017, ai
sensi dell'art. 10,
comma
7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021 per mille
rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella
misura
dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo
bilancio
approvato, alla data
della presente delibera,
dalle societa' di
capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro,
fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
legge n.
287/90.
2. Che la soglia massima
di contribuzione a
carico di ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima
e,
quindi, non superiore a 295 mila euro.
La presente delibera
verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana,
sul Bollettino e
sul sito internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 1° marzo 2017
Il
Presidente: Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa
GU n.90 del 18.4.2017
DELIBERA 14 marzo 2017
AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Modalita' di contribuzione agli
oneri di funzionamento
dell'Autorita', per l'anno
2017.
L'AUTORITA' GARANTE
DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del
14 marzo 2017
Vista la legge 10
ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma
7-ter, dell'art. 10
della legge n.
287/1990,
introdotto dal comma 1
dell'art. 5-bis, decreto-legge
24 gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo
2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione,
all'onere derivante
dal funzionamento dell'Autorita' si provvede
mediante un contributo di
importo pari allo
0,08 per mille
del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle
societa' di
capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni
di euro, fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
legge n.
287/1990 e che la soglia
massima di contribuzione
a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte
la misura
minima;
Visto in particolare il
comma 7-quater dell'art. 10 della legge
n.
287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis,
decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione
24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che,
a decorrere dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il 31
luglio di ogni anno,
direttamente
all'Autorita' con le
modalita' determinate
dall'Autorita'
medesima con propria
deliberazione. Eventuali
variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono
essere adottate dall'Autorita' medesima con
propria deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante
dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera,
ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma
7-ter;
Considerato che, in sede
di prima applicazione per l'anno 2013,
il
contributo agli oneri
di funzionamento dell'Autorita' e'
stato
fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990
nella misura dello
0,08 per mille
del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con
ricavi
totali superiori a 50 milioni
di euro, fermi
restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria
delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorita', al fine di
limitare
quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese,
ha operato
una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello
0,02 per mille
rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella
misura
dello 0,06 per mille del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori
a 50
milioni di euro, fermi restando
i criteri stabiliti
dal comma 2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria
delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015,
con la
quale l'Autorita' ha confermato per l'anno 2015,
la riduzione del
contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota
disposta dalla
legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per
mille del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi
restando i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n.
287/1990;
Vista la propria
delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016
la quale
ha confermato che per l'anno
2016, ai sensi
dell'art. 10, comma
7-quater della legge n. 287/1990, il
contributo e' fissato
nella
misura dello 0,06 per
mille del fatturato
risultante dall'ultimo
bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle
societa'
di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,
fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
legge n.
287/1990;
Vista la propria
delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la
quale ha
ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma
7-quater della
legge n. 287/1990, il contributo dello 0,021 per
mille, fissandolo
nella misura dello
0,059 per mille
del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio approvato,
alla data della
delibera stessa,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2
dell'art. 16
della legge n. 287/1990;
Ritenuto di dover
adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma
7-quater, della legge n. 287/1990 al fine di individuare le
modalita'
di versamento del contributo dovuto per l'anno 2017;
Ritenuto inoltre di
dover adottare le Modalita' di contribuzione
e
le Istruzioni relative al versamento del contributo
agli oneri di
funzionamento dell'Autorita' per
l'anno 2017 al
fine di fornire
indicazioni alle societa' tenute al pagamento;
Delibera
a) di approvare il
documento recante «Modalita' di
contribuzione
agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato per l'anno 2017» allegato alla presente
deliberazione
di cui costituisce parte integrante (allegato A);
b) di approvare il
documento recante le «Istruzioni
relative al
versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato per
l'anno 2017» allegato
alla presente
deliberazione di cui
costituisce parte integrante
(allegato B).
La presente delibera
verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana,
nel Bollettino e
sul sito internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 14 marzo 2017
Il
Presidente: Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa
Allegato A
MODALITA' DI CONTRIBUZIONE
AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO PER L'ANNO 2017
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente
documento contiene le modalita' di contribuzione
agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato previsti dall'art. 10, comma
7-ter, della legge
10
ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art.
10, comma 7-quater, della medesima legge.
Art. 2.
Soggetti tenuti al versamento del
contributo
1. Ai sensi dell'art.
10, comma 7-ter, della legge n.
287/1990
l'obbligo del versamento del
contributo e' posto
a carico delle
societa' di capitale con ricavi totali superiori
a 50 milioni
di
euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti
al versamento deve
tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto
economico
(ricavi delle
vendite e delle
prestazioni) dell'ultimo bilancio
annuale approvato alla data del 1° marzo 2017.
Art. 3.
Misura del contributo
1. Per l'anno 2017, ai
sensi dell'art. 10, comma 7-quater,
della
legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella misura
dello 0,059
per mille del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio
approvato
alla data del 1° marzo 2017, dalle societa' di capitale
con ricavi
totali superiori a 50 milioni
di euro, fermi
restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.
2. La soglia massima
di contribuzione a
carico di ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura
minima.
Capo II
Adempimenti
Art. 4.
Termini e modalita' di
versamento
1. Ai sensi dell'art.
10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990
il contributo e' versato direttamente all'Autorita', con le
modalita'
indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo
agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza
e del
mercato per l'anno 2017».
2. Per l'anno
2017 il
versamento del contributo
deve essere
effettuato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 1° luglio
2017.
Capo III
Controlli, accertamenti e
rimborsi
Art. 5.
Controlli
1. L'Autorita' svolge
l'attivita' di accertamento in ordine
al
corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.
Art. 6.
Interessi
1. In
caso di omesso,
parziale o tardivo
versamento del
contributo, oltre all'importo
non versato saranno
dovuti gli
interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di
scadenza
del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2017.
Art. 7.
Riscossione coattiva
1. In caso
di omesso o
parziale versamento del
contributo
l'Autorita' procedera' alla
riscossione coattiva, mediante
ruolo,
delle somme non
versate sulle quali
saranno dovute, oltre
agli
interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente
normativa.
Art. 8.
Indebiti versamenti
1. In caso di
versamenti di contributi
non dovuti ovvero
in
misura superiore a
quella dovuta, e'
possibile presentare
all'Autorita' una istanza motivata di rimborso, corredata da
idonea
documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende
copia
del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e
ogni altro
elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del
versamento.
Allegato B
ISTRUZIONI RELATIVE AL
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI
FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO PER L'ANNO 2017
Premessa.
L'art. 5-bis, comma 1
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012,
n. 27,
ha aggiunto i commi 7-ter e
7-quater all'art. 10
della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
Ai sensi dell'art. 10,
comma 7-ter, della
legge n. 287/1990,
introdotto dal comma 1
dell'art. 5-bis, decreto-legge
24 gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo
2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante
dal
funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un
contributo di
importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo
bilancio approvato dalle societa' di
capitale, con ricavi
totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i
criteri stabiliti
dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990 e che
la soglia
massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo'
essere
superiore a cento volte la misura minima.
Ai sensi dell'art. 10,
comma 7-quater, della legge n.
287/1990
per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e'
versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita'
con le modalita'
determinate dall'Autorita' medesima
con propria
deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle
modalita' di
contribuzione possono essere
adottate dall'Autorita' medesima
con
propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5
per mille del
fatturato
risultante dal bilancio
approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma restando
la soglia massima
di
contribuzione di cui al comma 7-ter.
L'Autorita',
nell'adunanza del 14 marzo 2017, ha
approvato le
presenti istruzioni con
le quali intende
fornire indicazioni ai
soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2017.
A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e
determinazione dei
ricavi su cui calcolare
il contributo
Sono tenute al
versamento del contributo le societa' di
capitale
che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del
conto economico
(ricavi delle vendite
e delle prestazioni)
del bilancio annuale
approvato - alla data della delibera dell'Autorita' del 1° marzo
2017
- superiori a 50 milioni di euro.
In forza del rinvio
operato dall'art. 10,
comma 7-ter, della
legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal comma
2, dell'art. 16,
della medesima legge,
per gli istituti
bancari e finanziari
il
fatturato e' considerato pari al
valore di un
decimo del totale
dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e
per
le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi
incassati.
Nel caso di societa'
legate da rapporti
di controllo o di
collegamento di cui
all'art. 2359 del
codice civile, ovvero
sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante
rapporti commerciali all'interno
del medesimo gruppo,
ciascuna
societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla
base dei
ricavi iscritti nel proprio bilancio.
B. Misura del contributo
Per l'anno 2017, il contributo
e' pari allo 0,059 per mille del
fatturato risultante dal bilancio annuale approvato dalle
societa' di
capitale alla data del 1° marzo 2017.
Il contributo e'
determinato applicando detta aliquota ai
ricavi
risultanti dalla voce A1 del conto economico
del bilancio annuale
approvato alla data del 1°
marzo 2017, fermi
restando i criteri
stabiliti dal comma 2, dell'articolo 16, della legge n.
287/1990.
La soglia massima di
contribuzione a carico di ciascuna impresa
non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.
C. Modalita' e termini di versamento del contributo
Il versamento dovra'
essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a
partire dal 1° luglio 2017.
Al fine di agevolare
le imprese contribuenti, il pagamento
del
contributo puo'
essere eseguito utilizzando
il bollettino M.Av.
spedito a ciascuna
societa' tramite posta
ordinaria e posta
elettronica certificata. Il bollettino M.Av. puo' essere pagato:
presso tutti gli
sportelli bancari del territorio nazionale;
attraverso le soluzioni
di remote banking/internet banking
messe a disposizione
dai prestatori di
servizio di pagamento
abilitati.
Resta ferma, comunque,
la facolta' di effettuare
il pagamento
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato
a «Autorita' garante della concorrenza e del mercato» presso la
Banca
Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F
05696 03225
0000 70000 X11.
All'atto del versamento,
nella causale per
il beneficiario,
devono essere
indicati la denominazione
del soggetto tenuto
al
versamento, il codice fiscale e
la descrizione della
causale del
versamento.
Il mancato o
parziale versamento del
contributo entro il 31
luglio 2017 comporta l'avvio della procedura di riscossione
coattiva,
mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno
dovute,
oltre agli interessi legali
applicati a partire
dalla data di
scadenza del termine per il pagamento, le maggiori
somme ai sensi
della vigente normativa.
Per ogni
ulteriore informazione e
chiarimento e' possibile
contattare l'Autorita'
garante della concorrenza
e del mercato,
inviando un messaggio
alla casella di
posta elettronica
contributo@agcm.it